Detrazione del 50% per l’impianto antifurto

L’articolo 16- bis comma 1 lett. f) del Tuir prevede una detrazione del 50% delle spese sostenute per i lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. La detrazione in esame rientra tra il più ampio novero delle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, introdotte dall’articolo 1 comma 1 della legge n. 449/1997 e rese permanenti dall’articolo 4 del DL n. 201/2011, che ha inserito nel TUIR l’articolo 16-bis.


La detrazione, inizialmente pari al 36% delle spese sostenute con un limite massimo di 48.000 euro e successivamente elevata dalla legge di bilancio 2019 n. 145/2018 al 50% con un limite massimo di spesa di 96.000 euro, è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Nella Circolare n. 17/2023, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già affermato nella Circolare n. 13/2001, ossia che per “atti illeciti” si intendono quelli perseguibili penalmente come, ad esempio, il furto, l’aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti. L’Amministrazione Finanziaria fornisce anche un elenco esemplificativo degli interventi che consentono di fruire della detrazione, ovvero:

  • il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • il montaggio di porte blindate o rinforzate;
  • l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • l’apposizione di saracinesche;
  • il montaggio di tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • il montaggio di vetri antisfondamento;
  • il montaggio di casseforti a muro;
  • l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
  • l’installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Invece, non è possibile detrarre le spese sostenute per la stipula del contratto con un istituto di vigilanza, in quanto la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.

Soggetti beneficiari – Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato. La detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese. Il possesso di un titolo idoneo nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

Pagamenti – Per poter usufruire della detrazione del 50% è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato dal quale risulti:

  • la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

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